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La Camera ha approvato la legge di unificazione dello stato giuridico dei figli. Ora tutti i figli sono uguali.

Mercoledì, 28 Novembre 2012
Legislazione | Filiazione | Merito
il testo della legge il testo della legge

Ogni anno nascono in Italia 500.000 bambini di cui il 23% fuori dal matrimonio (da donne non coniugate, vedove, divorziate o nubili). Ora che la Camera ha approvato la legge sull'unificazione dello stato giuridico di tutti i figli (nel testo licenziato dal Senato lo scorso 30 giugno) i figli nati fuori dal matrimonio avranno lo stesso stato giuridico dei figli nati da coppie coniugate.

Una rivoluzione culturale prima ancora che giuridica alla quale il Parlamento giunge con ritardo se si considera che il principio della pari dignità è da anni un punto acquisito nel dibattito dei giuristi.

La nuova legge proclama solennemente che "tutti figli hanno lo stesso stato giuridico" (nuovo articolo 315 del codice civile) con la conseguenza che le espressioni "figlio legittimo" e "figlio naturale" scompaiono dal lessico giuridico. Scompare di conseguenza l'istituto della legittimazione. Un traguardo importante raggiunto grazie alla mobilitazione da anni della coscienza civile su questi problemi e alla sensibilità dei parlamentari che ora l'hanno saputo tradurre in riforma giuridica.

L'avvocatura ha più volte espresso il suo incondizionato consenso su questa riforma che in questi anni è stata fatta oggetto di seminari e convegni di aggiornamento e di formazione.

La legge prevede all'art. 2 un'ampia delega al Governo per la revisione di tutte le disposizioni in materia di filiazione da esercitare entro dodici mesi in attuazione dei principi di unificazione dello stato giuridico. Tra questi il principio moderno che la filiazione fuori dal matrimonio può essere accertata con ogni mezzo (con ciò cadendo quelle diversità e quei limiti alla ricerca della paternità che perfino la Costituzione ancora tollera all'art. 30) e il principio che i presupposti del disconoscimento della paternità devono essere riconsiderati in base ai valori richiamati negli ultimi anni dalla corte costituzionale. 

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio avrà effetti anche riguardo ai parenti del genitore che lo effettua; viene perciò riformulato l'art. 258 cod. civ. abbandonandosi l'interpretazione distorta della originaria norma che appariva negare nella filiazione fuori dal matrimonio il legame parentale per esempio tra nonni e nipoti.

La nuova legge dà una nuova definizione della nozione di parentela (art. 74 cod. civ.) che va oltre i limiti dei legami biologici, estendendosi non solo ai figli nati fuori dal matrimonio ma anche alla filiazione adottiva dei minori di età. Ed anche i figli nati da relazione incestuosa potranno essere riconosciuti (se minori con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni) avuto riguardo al loro interesse e alla necessità di evitare loro qualsiasi pregiudizio (nuovo art. 251 cod. civ.). Cade così una stortura che la stessa Corte costituzionale (che pure aveva ammesso l'accertamento giudiziale della paternità nei medesimi casi) non aveva potuto eliminare.

Si potrà riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio già a quattordici anni (e non a sedici come oggi previsto) ed anche prima se il giudice lo autorizza; il minore che ha compiuto quattordici anni deve dare il proprio consenso al riconoscimento. Il riconoscimento fatto tardivamente  avviene , come già il codice civile prevede, con il consenso del genitore che per primo ha già riconosciuto il figlio;  se il consenso viene negato sarà il giudice a decidere attraverso un procedimento rapido e semplificato; la sentenza – e questa è una novità importante - potrà anche decidere sulla regolamentazione dell'affidamento e sul mantenimento del figlio (nuovo articolo 250 cod. civ.).

La riforma tocca anche la legittimazione passiva nell'accertamento giudiziale della paternità introducendo la possibilità – più volte negata in passato dalla giurisprudenza - di esercitare l'azione nei confronti di un curatore speciale ove sia deceduto il presunto genitore e non vi siano eredi (art. 276 cod. civ.).

Anche tutto il settore delle successioni sarà adeguato e adattato ai nuovi principi di uguaglianza e di unificazione dello stato giuridico.

Come auspicato da tempo la legge rimodella anche il concetto di potestà adeguandolo al lessico psicologico e giuridico moderno - anche europeo e internazionale – delineando la nozione di responsabilità genitoriale che mette più l'accento sulle funzioni di cura rispetto alla tradizionale connotazione di potere sui figli che quel termine ha sempre avuto anche nella cultura giuridica.

E in caso di decadenza della potestà genitoriale il figlio non sarà più tenuto agli alimenti (nuovo art. 448 bis cod. civ.).

Viene ridefinita la nozione di abbandono morale e materiale ancorandola al concetto di provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole per garantire al minore il diritto alla propria famiglia.

I nonni potranno far valere in giudizio il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.

In tutte le procedure che lo riguardano il minore che ha compiuto i dodici anni – ed anche prima ove capace di discernimento – deve essere ascoltato.  Si generalizza per legge quindi (oltre a quanto già prevede l'art. 155-sexies cod. civ. per la separazione e il divorzio) il diritto del minore ad esprimere il suo punto di vista. In applicazione ormai obbligata della Convenzione del 1989 sui diritti dei minori (legge 176/91) e della convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore (legge 77/2003) e delle norme che in Europa disciplinano le relazioni tra Stati (si consideri che l'art. 23 del regolamento europeo 2201/2003 impedisce il riconoscimento in altri Stati membri di decisioni adottate senza il previo ascolto del minore).

Come da tempo auspicato, tutte le procedure giudiziarie relative all'affidamento dei figli minori – anche nati fuori dal matrimonio - e tutte le azioni di accertamento e disconoscimento della filiazione di minori di età saranno di competenza del tribunale ordinario, mentre restano di competenza del tribunale per i minorenni i soli procedimenti de potestate e di adozione dei minori (art. 38 disposizioni di attuazione cod. civ. come modificato dall'art. 3 della legge di riforma).

Tutto ciò in attesa e in vista che si istituiscano al più presto sezioni specializzate sulla famiglia e sulla persona (con competenza generalizzata su tutto il contenzioso in questo settore) che dovrebbero sorgere presso ogni tribunale ordinario a completamento di una riforma ordinamentale in questa materia che da anni si attende con impazienza.

La legge non prevede ancora un modello processuale unitario. Così mentre per la separazione e il divorzio si applicheranno le regole consuete, nei procedimenti per la regolamentazione dell'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio sarà utilizzato il rito camerale nelle forme assicurate oggi nei tribunali nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio. Una differenza che non deve far scandalizzare e che non indice affatto sul principio della parità dei diritti. In tutte le procedure si dovrà fare, però, uguale applicazione dei principi e delle garanzie patrimoniali e il giudice potrà conseguentemente utilizzare i medesimi strumenti già previsti oggi per la separazione dei coniugi e per il divorzio al fine assicurare che siano soddisfatte le obbligazioni economiche relative al mantenimento dei figli.


Avv. Gianfranco Dosi

autore: Fossati Cesare