-"Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio. La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda" (Cass. sent. n° 3922/2012)
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In materia di revisione dell' assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell' assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione.Principio ribadito dalla Cassazione con la Sentenza n. 3922/2012
autore: Lessi Maria Pia
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