Trattiene la nipote impedendo al padre di vederla. Non si configura il reato di sottrazione di minore. (Corte Cass. sent. n 8076/2012)
Lunedì, 12 Marzo 2012
Giurisprudenza
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
Sezione Ondif di Livorno
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L'art. 574 cod. pen. "Sottrazione di persone incapaci"
dispone che chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore
esercente la potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la
custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente
la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Della
commissione di tale reato è accusata una nonna che, in due occasioni, ha trattenuto con sé il nipote,
figlio della figlia separata, a cui il minore era stato affidato, impedendo al padre il diritto di
visita.
autore: Lessi Maria Pia
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