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Trattiene la nipote impedendo al padre di vederla. Non si configura il reato di sottrazione di minore. (Corte Cass. sent. n 8076/2012)

Lunedì, 12 Marzo 2012
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Legittimità Sezione Ondif di Livorno
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L'art. 574 cod. pen. "Sottrazione di persone incapaci" dispone che chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Della commissione di tale reato è accusata una nonna che, in due occasioni, ha trattenuto con sé il nipote, figlio della figlia separata, a cui il minore era stato affidato, impedendo al padre il diritto di visita.

autore: Lessi Maria Pia