L'assunzione degli oneri di mantenimento dei figli in via esclusiva equivale a rinuncia al rimborso. Cass. 20 12 2011 n. 27653
Cass. 20 12 2011 n. 27653 |
Obblighi di mantenimento dei figli – artt. 147-148 c.c. - separazione
e divorzio – spontanea assunzione degli oneri per intero - rinuncia al concorso del coniuge –
esenzione dell'altro coniuge.
modifica delle condizioni economiche – procedimento di modifica - artt. 9 l. n. 898/1970 e.
710 c.p.c. - necessità.
rimborso quota parte - arricchimento senza causa – utile gestione –
inammissibili.
autore: Fossati Cesare
Giovedì, 28 Marzo 2024
Niente mantenimento per la figlia adulta con disturbi psichici e basso reddito ... |
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Legittimazione ad agire per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Spese straordinarie sono quelle non determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno. - ... |
Martedì, 12 Marzo 2024
Padre invalido al 77%. Improbabile una sua residua capacità lavorativa - Cass. ... |