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Il diritto alla percezione di una quota di TFR spetta se l'indennità matura dopo la domanda di divorzio. - Cass. sez. I, 8 ottobre 2003, n. 14997

- Diritto dell'ex coniuge -
L'articolo l2-bis della legge 898/1970 va interpretato nel senso che il diritto alla percezione di una quota del trattamento di fine rapporto spetta al coniuge richiedente anche prima della pronunzia della sentenza di divorzio purché il trattamento di fine sia stato corrisposto all'altro coniuge successivamente alla proposizione della domanda di divorzio.

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