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Le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto vanno detratte dalla percentuale dovuta all'ex coniuge. - Cass. sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19427

- Anticipazioni -
In tema di attribuzione, al coniuge cui è stato riconosciuto un assegno di divorzio, del diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro, deve essere cassata la pronuncia del giudice del merito che ai fini della quantificazione di tale quota abbia preso in considerazione la durata del rapporto di lavoro, la corrispondente durata del rapporto matrimoniale nonché l'intera indennità percepita, senza dare alcun rilievo al momento in cui erano state versate varie anticipazioni (momento nella specie pacificamente anteriore, per due di esse, all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987), atteso che l'anticipo, una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l'eventuale mutamento della legislazione in materia.

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