Il retratto successorio può essere esercitato soltanto quando il compendio ereditario si trova ancora in comunione ereditaria. - Cass. sez. II, 13 settembre 2004, n. 18351
- Retratto successorio -
Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad
oggetto non soltanto la comproprietà o con titolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e
passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato
di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste
dagli art. 713 ss. cod. civ. a eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso,
poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione
ordinaria, non ricorrono le condizioni per l'esercizio del retratto successorio, previsto dall'art.
732 cod. civ. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria. Nel caso in cui il coerede abbia
alienato a un terzo uno o più beni determinati facenti parte dell'eredità, l'indicazione di beni
determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento
della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili
ai fini della interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione
patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione
ereditaria, e non come quota parte in riferimento all'esito della divisione.
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