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Il retratto successorio può essere esercitato soltanto quando il compendio ereditario si trova ancora in comunione ereditaria. - Cass. sez. II, 13 settembre 2004, n. 18351

Lunedì, 13 Settembre 2004
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Retratto successorio -
Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o con titolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli art. 713 ss. cod. civ. a eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l'esercizio del retratto successorio, previsto dall'art. 732 cod. civ. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria. Nel caso in cui il coerede abbia alienato a un terzo uno o più beni determinati facenti parte dell'eredità, l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili ai fini della interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria, e non come quota parte in riferimento all'esito della divisione.

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