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Non è incostituzionale l'art. 583 c.c. nella parte in cui non riconosce l'ex coniuge erede legittimo in mancanza di altri successibili. - Cass. sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3747

Mercoledì, 25 Febbraio 2004
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Ex coniuge -
La discrezionalità affidata dalla norma costituzionale al legislatore ordinario non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost., nonché, per quanto riguarda i figli e fratelli naturali, quello derivante dalla direttiva dettata dall'art. 30 comma 3 Cost. di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima (v. sul punto Corte Cost. 1979 n. 55; 11989 n. 310; 1990 n. 184). È certamente vero che il legislatore della riforma del diritto di famiglia, innovando incisivamente la preesistente disciplina codicistica, ha attribuito rilievo preminente al vincolo di coniugio in relazione all'eredità, riconoscendo al coniuge la posizione di componente fondamentale della famiglia legittima tutelata dall'art. 29 Cost. e coerentemente regolando i suoi diritti successori. Ma è altrettanto vero che il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale esclude la configurabilità nel rapporto tra i coniugi divorziati di una comunità familiare nei cui confronti la richiamata tutela costituzionale possa essere invocata.

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