La rinuncia all'azione di riduzione può essere oggetto di azione revocatoria a seguito della cui vittoriosa azione i creditori possono esercitare in via surrogatoria il diritto di accettare l'eredità. - Tribunale di Gorizia, 4 agosto 2003
- Azione
di riduzione -
In presenza di una rinuncia non già all'eredità ma all'azione di riduzione,
andranno verificati i presupposti di cui agli art. 2900 e 2901 cod. civ. L'accoglimento dell'azione
revocatoria costituisce l'eliminazione dell'ostacolo costituito dalla revocata rinuncia alla
possibilità di poter validamente supplire all'inerzia del debitore: conferisce quindi alle creditrici
la legittimazione surrogatoria, in rappresentanza legale delle ragioni del rinunciatario inerte,
finalizzata dinamicamente alla conservazione della garanzia patrimoniale generica, in funzione
cautelare e non immediatamente satisfattiva. Dal suo accoglimento deriva invero l'assoggettabilità del
diritto così acquisito alle iniziative esecutive delle creditrici. Il legittimario pretermesso
acquista la qualità di legittimato all'eredità soltanto con la sentenza che accoglie la sua domanda di
riduzione. Ciò rileva avanti tutto per escludere l'applicabilità dell'art. 524 cod. civ.,
(accettazione dell'eredità in via surrogatoria da parte dei creditori) che per contro presuppone una
rinuncia all'eredità cui il convenuto non era invece legittimato.
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