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Ai fini del ricongiungimento familiare possono essere considerati familiari a carico anche i figli del proprio coniuge. - Corte di giustizia CE, 30 settembre 2004, n. 275

Giovedì, 30 Settembre 2004
Giurisprudenza | Stranieri

- Ricongiungimento -
La nozione di "familiare", ai sensi dell'art. 7, comma 1, decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, relativa allo sviluppo dell'associazione istituita dall'Accordo di associazione tra la Cee e la Turchia, deve essere interpretata uniformemente a livello comunitario. Occorre, pertanto, far riferimento all'interpretazione data in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità, secondo la quale, ai fini del ricongiungimento familiare, l'espressione "il coniuge ed il loro discendenti minori di 21 anni o a carico" riguarda tanto i discendenti del lavoratore come quelli del coniuge. Ne consegue che, ai sensi del suddetto articolo, il figliastro minore di 21 anni di un lavoratore turco inserito nel mercato del lavoro è un familiare, e gode quindi dei diritti conferiti dalla decisione, dal momento che è stato autorizzato a raggiungere il lavoratore in uno Stato membro.

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