Ai fini del ricongiungimento familiare possono essere considerati familiari a carico anche i figli del proprio coniuge. - Corte di giustizia CE, 30 settembre 2004, n. 275
- Ricongiungimento -
La nozione di "familiare", ai sensi
dell'art. 7, comma 1, decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, relativa allo sviluppo
dell'associazione istituita dall'Accordo di associazione tra la Cee e la Turchia, deve essere
interpretata uniformemente a livello comunitario. Occorre, pertanto, far riferimento
all'interpretazione data in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri
della Comunità, secondo la quale, ai fini del ricongiungimento familiare, l'espressione "il coniuge ed
il loro discendenti minori di 21 anni o a carico" riguarda tanto i discendenti del lavoratore come
quelli del coniuge. Ne consegue che, ai sensi del suddetto articolo, il figliastro minore di 21 anni
di un lavoratore turco inserito nel mercato del lavoro è un familiare, e gode quindi dei diritti
conferiti dalla decisione, dal momento che è stato autorizzato a raggiungere il lavoratore in uno
Stato membro.
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