Lo straniero che chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari deve dimostrare la convivenza con il coniuge cittadino italiano. - Cass. sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2539
- Permesso di soggiorno -
Anche prima dell'inserimento del comma 1-bis
dell'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998 (che consente la revoca del permesso di soggiorno
dello straniero in caso di mancata convivenza dei coniugi) al fine di ottenere il permesso di
soggiorno per motivi familiari lo straniero coniugato con un cittadino deve coabitare con
quest'ultimo. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che sia onere dell'amministrazione dare la prova
della mancanza di convivenza tra i coniugi, dovendosi la stessa presumere. L'azione dello straniero
nell'opporsi al diniego del rilascio del permesso di soggiorno, infatti, si fonda sul suo diritto a
ottenere tale permesso sì che la parte attrice deve dimostrare in tutti i suoi elementi le condizioni
di legge, compreso quello positivo della convivenza con il coniuge cittadino italiano, non presumibile
per l'esistenza del mero matrimonio nel sistema delle leggi sulla disciplina dell'immigrazione né
rilevabile sulla base delle mere risultanze anagrafiche.
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