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Lo straniero che chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari deve dimostrare la convivenza con il coniuge cittadino italiano. - Cass. sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2539

Martedì, 8 Febbraio 2005
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità

- Permesso di soggiorno -
Anche prima dell'inserimento del comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998 (che consente la revoca del permesso di soggiorno dello straniero in caso di mancata convivenza dei coniugi) al fine di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari lo straniero coniugato con un cittadino deve coabitare con quest'ultimo. Al riguardo, inoltre, deve escludersi che sia onere dell'amministrazione dare la prova della mancanza di convivenza tra i coniugi, dovendosi la stessa presumere. L'azione dello straniero nell'opporsi al diniego del rilascio del permesso di soggiorno, infatti, si fonda sul suo diritto a ottenere tale permesso sì che la parte attrice deve dimostrare in tutti i suoi elementi le condizioni di legge, compreso quello positivo della convivenza con il coniuge cittadino italiano, non presumibile per l'esistenza del mero matrimonio nel sistema delle leggi sulla disciplina dell'immigrazione né rilevabile sulla base delle mere risultanze anagrafiche.

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