Perché sia rigettata la richiesta di restituzione occorre la prova specifica e non generica del rischio grave per il minore. - Cass. sez. I, 16 luglio 2004, n. 13167
- Ordine di rimpatrio -
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte
di uno dei genitori, la sussistenza del rischio grave del danno fisico o psichico a cui il minore
sarebbe esposto esige, perché sia rigettata la richiesta di rimpatrio, ai sensi del paragrafo 6.3.1.
della convenzione de L'Aja del 1980, la prova specifica (non generica o eventuale) del rischio "grave"
che il bambino possa venire a trovarsi in una situazione intollerabile.
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