Il tentativo di conciliazione in sede di divorzio non costituisce un presupposto indefettibile. - Cass. sez. I, 16 novembre 2005, n. 23070
Mercoledì, 16 Novembre 2005
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
-
Tentativo di conciliazione -
Nel giudizio divorzile il tentativo di conciliazione, pur
configurando un atto necessario per l'indagine sulla irreversibilità della frattura spirituale e
materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del
giudizio. La mancata comparizione di una delle parti, pertanto, non comporta l'obbligo della
fissazione di una nuova udienza presidenziale, la quale può essere omessa quando non se ne ravvisi la
necessità o la opportunità, e risulti la persistente volontà della parte non comparsa di conseguire la
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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