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Il tentativo di conciliazione in sede di divorzio non costituisce un presupposto indefettibile. - Cass. sez. I, 16 novembre 2005, n. 23070

- Tentativo di conciliazione -
Nel giudizio divorzile il tentativo di conciliazione, pur configurando un atto necessario per l'indagine sulla irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio. La mancata comparizione di una delle parti, pertanto, non comporta l'obbligo della fissazione di una nuova udienza presidenziale, la quale può essere omessa quando non se ne ravvisi la necessità o la opportunità, e risulti la persistente volontà della parte non comparsa di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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