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Il sequestro previsto nell'art. 156, comma 6, c.c. ha natura sanzionatoria e non cautelare. - Cass. sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2479

- Sequestro -
Il provvedimento di sequestro dei beni del coniuge, obbligato all'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156, comma 6, codice civile, è provvedimento di natura atipica, differente da quello del sequestro conservativo, in quanto prevede un titolo esecutivo già formato in luogo del fumus boni juris ed un inadempimento dell'obbligato in luogo del periculum in mora. Nei confronti di tale mezzo, peraltro, non si esclude l'applicabilità del combinato disposto degli arti. 669 quaterdecies c.p.c. e 669 terdecices, comma 3, c.p.c., secondo il quale il procedimento da seguire per l'attuazione della misura de qua è quello camerale, ai sensi degli arti. 737 ss. c.p.c. Non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l'attuazione delle misure cautelari, nonché nelle pronunce rese in sede di reclamo avverso detti provvedimenti, avendo questi ultimi natura strumentale ed essendo gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost. In particolare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, proposto contro un decreto motivato della Corte d'appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale che concede il sequestro previsto dall'art. 156, comma 6, codice civile, in materia di separazione personale dei coniugi, e dall'art. 8, ultimo comma, L. n. 898/1970, in materia di divorzio.

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