Nel vigore delle norme anteriori alla riforma processuale del 2005 che ha espressamente previsto la sentenza non definitiva di separazione, la disposizione dell'art. 4, comma 9, della legge 898/1970 in tema di sentenza non definitiva di divorzio è applica - Cass. sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157
Lunedì, 18 Luglio 2005
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Sentenza non definitiva -
La disposizione
dell'articolo 4, nono comma, della legge 898/1970, nella formulazione introdotta dall'articolo 8 della
legge 74/1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale, a fini acceleratori della
definizione del rapporto personale tra i coniugi, la pronuncia sullo status, resa con sentenza non
definitiva, è insuscettibile di appello differito, è applicabile anche ai giudizi di separazione
personale, per effetto della disposizione di raccordo contenuta nell'articolo 23 della legge 74/1987.
Detta regola, invero, è coessenziale al regime impugnatorio della sentenza parziale sulla domanda di
separazione, atteso che una decisione siffatta non avrebbe ragione di essere anticipata ove, con lo
strumento dell'appello differito, fosse consentito di bloccarne l'efficacia, mantenendola comunque
legata ai tempi di decisione sul merito della domanda in ordine all'addebito, in tal modo
condizionando la legittima aspirazione a conseguire lo stato di separato, quale necessaria condizione
precedente la definitiva rescissione del vincolo matrimoniale, alle esigenze istruttorie relative a
questioni accessorie ancora da definire. Al fine della proponibilità della domanda di divorzio, che
venga fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale,
e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estinto, la
comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, è idonea a
segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione, tenuto
conto che tale comparizione personale comporta la formale constatazione della volontà dei coniugi di
cessare la convivenza, e che gli effetti della stessa non restano travolti dall'estinzione del
relativo processo.
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