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Nel vigore delle norme anteriori alla riforma processuale del 2005 che ha espressamente previsto la sentenza non definitiva di separazione, la disposizione dell'art. 4, comma 9, della legge 898/1970 in tema di sentenza non definitiva di divorzio è applica - Cass. sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157

- Sentenza non definitiva -
La disposizione dell'articolo 4, nono comma, della legge 898/1970, nella formulazione introdotta dall'articolo 8 della legge 74/1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale, a fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i coniugi, la pronuncia sullo status, resa con sentenza non definitiva, è insuscettibile di appello differito, è applicabile anche ai giudizi di separazione personale, per effetto della disposizione di raccordo contenuta nell'articolo 23 della legge 74/1987. Detta regola, invero, è coessenziale al regime impugnatorio della sentenza parziale sulla domanda di separazione, atteso che una decisione siffatta non avrebbe ragione di essere anticipata ove, con lo strumento dell'appello differito, fosse consentito di bloccarne l'efficacia, mantenendola comunque legata ai tempi di decisione sul merito della domanda in ordine all'addebito, in tal modo condizionando la legittima aspirazione a conseguire lo stato di separato, quale necessaria condizione precedente la definitiva rescissione del vincolo matrimoniale, alle esigenze istruttorie relative a questioni accessorie ancora da definire. Al fine della proponibilità della domanda di divorzio, che venga fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estinto, la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, è idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione, tenuto conto che tale comparizione personale comporta la formale constatazione della volontà dei coniugi di cessare la convivenza, e che gli effetti della stessa non restano travolti dall'estinzione del relativo processo.

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