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Non sono reclamabili al collegio i provvedimenti del giudice istruttore nel corso della causa di separazione. - Tribunale di Verona, 20 febbraio 2003

- Provvedimenti presidenziali -
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, 4° comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che i provvedimenti del giudice istruttore siano suscettibili di reclamo al collegio, in riferimento agli art. 3, 24, 29 e 30 Cost.

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