La morte di uno dei coniugi produce la cessazione della materia del contendere e il potere di impugnazione della sentenza di divorzio non è trasmissibile agli eredi. - Cass. sez. I, 25 giugno 2003, n. 10065
Mercoledì, 25 Giugno 2003
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
- Morte di un coniuge -
La morte di uno
dei coniugi produce lo scioglimento de! matrimonio e, quindi, ove sopravvenuta nel corso del giudizio
di divorzio, comporta il venir meno della materia del contendere e travolge le eventuali pronunce in
precedenza emesse e non ancora passate in giudicato . Il potere di impugnare, come quello di resistere
alla impugnazione, di sentenza (in primo grado) di divorzio ha (come il sottostante potere di azione)
natura personalissima e non è trasmissibile agli credi (nella specie, tale si dichiarava la donna
sposala in seconde nozze dall'ex coniuge, dopo la pronunzia di primo grado, erroneamente trasmessa
all'ufficiale di stato civile, prima del correlativo passaggio in giudicato); potendo, invece, gli
eredi continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti od obblighi di carattere economico,
inerenti al patrimonio del loro dante causa eventualmente già dedotti in connessione con la domanda di
divorzio e che, quindi, siano già stati acquisiti al suo patrimonio prima della morte.
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