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La morte di uno dei coniugi produce la cessazione della materia del contendere e il potere di impugnazione della sentenza di divorzio non è trasmissibile agli eredi. - Cass. sez. I, 25 giugno 2003, n. 10065

- Morte di un coniuge -
La morte di uno dei coniugi produce lo scioglimento de! matrimonio e, quindi, ove sopravvenuta nel corso del giudizio di divorzio, comporta il venir meno della materia del contendere e travolge le eventuali pronunce in precedenza emesse e non ancora passate in giudicato . Il potere di impugnare, come quello di resistere alla impugnazione, di sentenza (in primo grado) di divorzio ha (come il sottostante potere di azione) natura personalissima e non è trasmissibile agli credi (nella specie, tale si dichiarava la donna sposala in seconde nozze dall'ex coniuge, dopo la pronunzia di primo grado, erroneamente trasmessa all'ufficiale di stato civile, prima del correlativo passaggio in giudicato); potendo, invece, gli eredi continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti od obblighi di carattere economico, inerenti al patrimonio del loro dante causa eventualmente già dedotti in connessione con la domanda di divorzio e che, quindi, siano già stati acquisiti al suo patrimonio prima della morte.

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