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E' inammissibile nel procedimento di separazione l'intervento adesivo dei nonni. - Cass. sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081

- Intervento dei nonni -
La legittimazione all'intervento ad adiuvandum presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione - da individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza - con il rapporto dedotto in giudizio, tale da esporlo ai cd. effetti riflessi del giudicato. Ciò posto, anche alla luce della novella di cui alla L. n. 54 del 2006 che notevolmente valorizza la posizione degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale nei confronti del minore, non pare potersi riconoscersi la sussistenza di una posizione siffatta in capo ai menzionati soggetti nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, poiché immutati quanto alla natura, all'oggetto, ai diritti ed alle posizioni anche in seguito alla citata novella. L'oggetto del giudizio di separazione personale, in quanto concernente l'accertamento delle condizioni per l 'autorizzazione alla cessazione della convivenza e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei confronti dei figli, incide e notevolmente delimita la individuazione dei soggetti legittimati ad agire in siffatto giudizio. La legittimazione compete, invero, unicamente ai coniugi, ai sensi dell'art. 150 c.c., tale da non potersi ravvisare la sussistenza di diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento di terzi, ex art. 105, comma primo, c.p.c. o un interesse di terzi a sostenere le ragioni di una delle parti, sul quale fondare un intervento ad adiuvandum ai sensi del secondo comma della medesima norma di cui all'art. 105 c.p.c.

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