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Gli eredi della parte defunta possono impugnare la sentenza di divorzio. - Cass. sez. I, 17 luglio 2009, n. 16801

- Impugnazione -
Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l'appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere nella causa di divorzio, ormai priva di oggetto, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno, per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 149 cod. civ.; nel giudizio d'impugnazione, gli eredi della parte deceduta sono legittimati processuali ex art. 110 cod. proc. civ, in qualità di successori universali della parte deceduta, anche se ad essi non sia trasmesso o non sia trasmissibile il diritto controverso. (Dichiara cessata la materia del contendere, App. Perugia, 20/12/2004)

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