Attenendo il divorzio alle questioni di stato e non ai rapporti personali tra coniugi, tra due coniugi di diversa nazionalità, uno dei quali avente anche la cittadinanza italiana, la legge applicabile è quella italiana. - Cass. sez. I, 27 aprile 2004, n. 8010
Martedì, 27 Aprile 2004
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Giurisdizione e legge applicabile -
Alla domanda congiunta di divorzio
presentata da due coniugi, uno dei quali avente anche la cittadinanza italiana, deve essere applicata
la legge italiana, poiché ai fini dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato
l'istituto del divorzio va qualificato come attinente non ai rapporti personali tra coniugi (per i
quali trova applicazione l'articolo 18 delle preleggi, vigente all'epoca della presentazione della
domanda) ma allo stato delle persone, in quanto con la sentenza di scioglimento del vincolo
matrimoniale cessa tra le parti la reciproca qualità di coniugi.
autore:
Martedì, 23 Aprile 2024
L'assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole ... |
Sabato, 20 Aprile 2024
Indagini patrimoniali ex officio per il convenuto contumace. Tribunale di Genova, 19 ... |
Venerdì, 19 Aprile 2024
Domanda di divorzio esperibile anche in corso di causa di separazione trasformata ... |
Venerdì, 19 Aprile 2024
Assegno divorzile e mancata ammissione delle prove orali - Cass. Civ., Sez. ... |