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Attenendo il divorzio alle questioni di stato e non ai rapporti personali tra coniugi, tra due coniugi di diversa nazionalità, uno dei quali avente anche la cittadinanza italiana, la legge applicabile è quella italiana. - Cass. sez. I, 27 aprile 2004, n. 8010

- Giurisdizione e legge applicabile -
Alla domanda congiunta di divorzio presentata da due coniugi, uno dei quali avente anche la cittadinanza italiana, deve essere applicata la legge italiana, poiché ai fini dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato l'istituto del divorzio va qualificato come attinente non ai rapporti personali tra coniugi (per i quali trova applicazione l'articolo 18 delle preleggi, vigente all'epoca della presentazione della domanda) ma allo stato delle persone, in quanto con la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale cessa tra le parti la reciproca qualità di coniugi.

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