La domanda di addebito ha natura di domanda autonoma. - Cass. sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157
- Domanda di addebito -
Nel giudizio di separazione
personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito del giudizio
di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l'iniziativa di parte,
soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una causa petendi (la violazione
dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della
separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un petitum (statuizione
destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della
qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione.
Pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell'articolo 329,
secondo comma Cpc, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'addebito contro la sentenza
che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il
passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in
pendenza di detta impugnazione.
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