La competenza territoriale nel giudizio di divorzio è quella ordinaria del foro del convenuto e non dell'ultima residenza comune. - Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169
- Competenza -
L'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 come convertito nella
legge 14 maggio 2005, n.80), è incostituzionale limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza" per violazione del criterio di ragionevolezza di cui
all'articolo 3 della Costituzione.
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