L'impugnazione del solo addebito fa passare in giudicato il capo della sentenza contenente la pronuncia di separazione. - Cass. sez. I, 21 marzo 2003, n. 4124
- Appello -
La pendenza del giudizio di impugnazione sulla sola dichiarazione di addebito
della separazione tra coniugi non impedisce la proponibilità dell'azione di divorzio, non
pregiudicando l'impugnazione sulla pronuncia di addebito il passaggio in giudicato della pronuncia
sulla separazione. Trattasi di capi autonomi della stessa sentenza in quanto tali assoggettabili
all'applicazione generale dell'art. 329, comma 2, c.p.c. in tema di impugnazione parziale della
sentenza e conseguente acquiescenza sulle parti non impugnate.
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