La domanda di attribuzione al terzo dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento può essere proposta per la prima volta in appello. - Cass. sez. I, 19 dicembre 2003, n. 19527
Venerdì, 19 Dicembre 2003
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Appello -
In tema di assegno di mantenimento a seguito di
separazione personale tra coniugi, la richiesta di emissioni dell'ordine a terzi, ai sensi dell'art.
156, comma 6. cod. civ., di versamento diretto a proprio favore di parte delle somme di denaro da essi
dovute all'obbligato può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo
grado, trovando nel caso applicazione il c.d. principio rebus sic stantibus, purché risulti sempre
rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in
sede di accertamento della sua inadempienza.
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