L'intero giudizio di appello della separazione ha natura camerale. - Cass. sez. I, 22 luglio 2004, n. 13660
- Appello -
In tema di impugnazione
della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale (ex lege n. 74
del 1987) "l'appello è deciso in camera di consiglio" va interpretata nel senso che essa postula
l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la
conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in
cancelleria, nel termine perentorio di cui agli art. 325 e 327 c.p.c. (costituendo, per converso, la
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e
successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale
soltanto all'instaurazione del contraddittorio). Tuttavia, ove l'appello sia stato introdotto con atto
di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione
del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella
cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
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