L'omessa notifica dell'atto di appello non rende l'appello inammissibile. - Cass. sez. I, 22 febbraio 2006, n. 3837
Mercoledì, 22 Febbraio 2006
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Appello -
In tema di
procedimento di appello avverso una sentenza di divorzio va escluso che, nell'ipotesi in cui la parte
appellante non abbia notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, l'appello debba
per ciò solo essere dichiarato inammissibile, essendo il giudice tenuto a fissare, ex articolo 291 del
Cpc, un nuovo termine per la notifica. Tale nuovo termine, peraltro, assume per espressa previsione
legislativa carattere perentorio, sicchè del mancato adempimento da parte dell'appellante, dell'ordine
di rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può
discendere altra conseguenza che quella dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine.
autore:
Venerdì, 22 Marzo 2024
Il consolidamento di un assetto impedisce l’emanazione dei provvedimenti indifferibili. Tribunale di ... |
Sabato, 24 Febbraio 2024
Sentenza parziale di separazione previa cancellazione della precedente. Tribunale di Padova, 28 ... |
Venerdì, 23 Febbraio 2024
I limiti entro i quali è possibile acquisire prove destinate ad essere ... |
Lunedì, 12 Febbraio 2024
L'ascolto costituisce primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore - ... |