Se l'appello è introdotto con citazione l'atto deve essere depositato nei termini e non semplicemente notificato nei termini. - Cass. sez. I, 7 marzo 2008, n. 6196
Venerdì, 7 Marzo 2008
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| Legittimità
| Merito
- Appello -
Ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello
avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica
all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in
camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in
cancelleria nel termine perentorio di cui artt. 325 e 327 c.p.c, con la conseguenza che l'appello che
sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, in applicazione del
principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, solo se il relativo atto "risulti
depositato nel rispetto di tali termini" (così Cass. 10 agosto 2007 n. 17645, 17 novembre 2006 n.
24502 e 10 marzo 2006 n. 5304, 26 ottobre 2005 n. 20687, 22 luglio 2004 n. 13660).
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