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Solo la ripresa della comunione materiale e spirituale di vita costituisce riconciliazione. - Cass. sez. I, 7 luglio 2004, n. 12427

Mercoledì, 7 Luglio 2004
Giurisprudenza | Riconciliazione | Legittimità

- Accertamento -
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.

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