La convivenza sperimentale dopo la separazione non costituisce riconciliazione. - Cass. sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19497
- Accertamento -
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne
derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece
necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. (Nella
specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei
giudici di merito che avevano escluso la effettiva volontà in ordine alla ripresa del rapporto
coniugale, pur in presenza di ripristino della convivenza, ritenendo sussistente un "mero tentativo di
conciliazione", soprattutto da parte della moglie, avuto riguardo alla circostanza che la stessa
intratteneva una relazione extraconiugale, "probabilmente mai interrotta" durante i mesi di convivenza
con il coniuge).
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