La responsabilità per nascita indesiderata presuppone la prova della sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato l'interruzione della gravidanza. - Corte d'appello di Roma, 12 luglio 2005
- Responsabilità medica -
Il risarcimento del
danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza, non consegue
automaticamente all'inadempimento dell'obbligo d'esatta informazione, che il sanitario è tenuto ad
adempiere sulle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, necessitando anche la prova della
sussistenza delle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978 per ricorrere all'interruzione della
gravidanza. In capo al concepito non è configurabile un diritto a non nascere o a non nascere se non
sano. Ne consegue che, verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio
danno da inadempimento contrattuale l'essere affetto da malformazione congenita per non essere stata
la madre, per difetto d'informazione, messa nella condizione di tutelare il di lei diritto alla salute
facendo ricorso all'aborto.
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