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La responsabilità per nascita indesiderata presuppone la prova della sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato l'interruzione della gravidanza. - Corte d'appello di Roma, 12 luglio 2005

Martedì, 12 Luglio 2005
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito

- Responsabilità medica -
Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza, non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligo d'esatta informazione, che il sanitario è tenuto ad adempiere sulle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, necessitando anche la prova della sussistenza delle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978 per ricorrere all'interruzione della gravidanza. In capo al concepito non è configurabile un diritto a non nascere o a non nascere se non sano. Ne consegue che, verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l'essere affetto da malformazione congenita per non essere stata la madre, per difetto d'informazione, messa nella condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all'aborto.

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