Il notaio è responsabile professionalmente se non procede alle visure catastali. - Cass. sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427
- Responsabilità del notaio -
Il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista
dall'articolo 2236 del Cc con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, in quanto il mancato espletamento di una attività preparatoria
importante, quale la visura dei registri immobiliari, non integra un'ipotesi di imperizia, cui
soltanto è indirizzata la previsione normativa in parola, ma negligenza o imprudenza, e cioè
violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del comma 2
dell'articolo 1176 del Cc, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.
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