Ove sussistano oggettive carenze educative i danni provocati dal minore per inosservanza delle norme della circolazione stradale possono comportare la responsabilità dei genitori. - Cass. sez. III, 14 marzo 2008, n. 7050
- Responsabilità dei
genitori -
Ai sensi dell'art. 2048 c.c. i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai
figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto
di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili a oggettive
carenze nell'attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile
coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori
stessi da responsabilità, ove l'illecito comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione
della contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle suddette oggettive
carenze educative. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di
indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare
danno a terzi, fra cui in particolare l'inosservanza delle norme della circolazione stradale.
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