La responsabilità per la nullità del matrimonio è cosa diversa dalla responsabilità per fatto illecito. - Tribunale di Bari, 8 giugno 2004
- Natura
della responsabilità -
La domanda di risarcimento ex art. 129 bis e 2043 sono alternative, in
quanto fondate su presupposti diversi ed ispirate ad un diverso regime relativo all'onere della prova.
La prima, ex art. 129 bis cod. civ., è basata sulla malafede di chi abbia sottaciuto al coniuge la
causa di invalidità del matrimonio e mira ad ottenere un'indennità che prescinde dalla prova del danno
subito; la seconda, invece, è basata sulla condotta anche solo colposa del soggetto tenuto a
preavvertire l'altro coniuge della causa invalidante e mira ad ottenere un risarcimento che reintegri
il patrimonio dell'istante della ingiusta "deminutio" subita e presuppone la prova del danno e della
sua misura.
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