Se il medico non rileva gravi malformazioni nel feto si può presumere che sussista una sua colpa di natura contrattuale se la donna non interrompe la gravidanza. - Cass. sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488
- Natura della responsabilità -
L'omessa
rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la
correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenere circostanza idonea a porsi
in rapporto di causalità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere
la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna,
ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere
sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la
gravidanza.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria per inesatta esecuzione della
prestazione medica, posto che la relazione che si instaura tra medico (nonché tra struttura sanitaria)
e paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto
sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. non compete al paziente provare la colpa
né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa
in termini di gravità (nel caso di cui all'art 2236 cod. civ.) essere allegate e provate dal medico.
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