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Se il medico non rileva gravi malformazioni nel feto si può presumere che sussista una sua colpa di natura contrattuale se la donna non interrompe la gravidanza. - Cass. sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488

Lunedì, 21 Giugno 2004
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

- Natura della responsabilità -
L'omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenere circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza. In tema di responsabilità della struttura sanitaria per inesatta esecuzione della prestazione medica, posto che la relazione che si instaura tra medico (nonché tra struttura sanitaria) e paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. non compete al paziente provare la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art 2236 cod. civ.) essere allegate e provate dal medico.

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