La responsabilità dell'ospedale e del medico ha natura contrattuale. - Cass. sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4058
- Natura della responsabilità -
La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del
medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della
prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente
gestore e il privato, che ha usufruito del richiesto servizio, ha natura contrattuale di tipo
professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito
organicamente nella struttura del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che
regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto
di opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa
prevista dagli articoli 22 e 23 del Dpr 3/1957, con riguardo alla responsabilità degli impiegati
civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.
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