inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La responsabilità dell'ospedale e del medico ha natura contrattuale. - Cass. sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4058

Venerdì, 25 Febbraio 2005
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

- Natura della responsabilità -
La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore e il privato, che ha usufruito del richiesto servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella struttura del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista dagli articoli 22 e 23 del Dpr 3/1957, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.

autore: