Il danno da perdita del rapporto parentale si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e si distingue sia dall'interesse al "bene salute" (protetto dall'art. 32 cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico) - Cass. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828
- Danno non patrimoniale -
L'interesse al
risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del
rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della
reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale
costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca
nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., in raccordo con le suindicate
norme della Costituzione e si distingue sia dall'interesse al "bene salute" (protetto dall'art. 32
cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità
morale (protetto dall'art. 2 cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).
La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo al congiunti
della vittima, che deve avvenire in base a valutazione equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 cod.
civ., tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni
ulteriore utile circostanza (quali ad es. le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli
superstiti ecc.), potrà avvenire anche unitamente a quella del danno morale transeunte senza che possa
ravvisarsi una duplicazione di risarcimento trattandosi di poste risarcitorie distinte, spetterà poi
al giudice assicurare il giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il
complessivo risarcimento. In relazione alla questione cruciale del limite, al quale l'art. 2059 cod.
civ. assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale mediante la riserva di legge
(originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p.), deve escludersi, allorquando vengano in
considerazione valori personali di rilievo costituzionale, che il risarcimento del danno non
patrimoniale, che ne consegua, sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all'art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art.
2059 cod. civ., è l'ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non
suscettibili di valutazione economica. In particolare, una lettura della norma costituzionalmente
orientata impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha riguardato valori della
persona costituzionalmente garantiti.
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