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Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria. - Tribunale di Roma, 16 gennaio 2004

Venerdì, 16 Gennaio 2004
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito

- Danno non patrimoniale -
Deve escludersi che la vittima di lesioni, ovvero i prossimi congiunti della vittima di lesioni, possano conseguire il risarcimento di quattro distinte voci di danno: patrimoniale, biologico, morale e non patrimoniale, posto che tale quadripartizione - distinguendo tra un danno morale "soggettivo" inteso quale "transeunte patema d'animo" ed "altri danni non patrimoniali" derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti e consistenti nello sconvolgimento delle abitudini di vita - non ha utilità ai fini della individuazione dei pregiudizi concretamente risarcibili, ma assume rilievo unicamente al momento della liquidazione, nel senso che di un eventuale sconvolgimento delle abitudini di vita della vittima si dovrà tenere conto, ma solo per graduare la liquidazione standard dell'unico danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 e non per affiancare a quest'ultimo una ulteriore "posta" risarcitoria (nella specie, il tribunale ha escluso che gli attori, genitori di un bambino nato con una grave malformazione cardiaca e sottoposto a due interventi chirurgici dai quali è derivata una invalidità del 100% ascrivibile a colpa dei sanitari, possano esigere il risarcimento di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli patrimoniali, biologici e morali, fermo restando che nella liquidazione di questi ultimi è necessario tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, se debitamente allegate e provate). Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, comprensiva di ogni e qualsiasi pregiudizio non suscettibile di essere valutato in denaro. Ne consegue che tutte le diverse e molteplici conseguenze non patrimoniali del fatto illecito (come la sofferenza morale, la rinuncia ad attività ludiche, la perdita di affetti, ecc.) debbono essere tenute presenti dal giudice per la liquidazione di un risarcimento unico, mentre resta escluso che ciascuna di tali conseguenze possa costituire un danno non patrimoniale a sé stante.

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