Il danno non patrimoniale non presuppone l'accertamento di un illecito in sede penale e non può essere identificato soltanto con il danno morale ma va inteso come categoria ampia e unitaria. - Cass. sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729
- Danno non patrimoniale -
Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del
fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale in quanto l'interpretazione conforme a
costituzione dell'art. 2059 cod. civ. (Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233) comporta che il
riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella
loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non
può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza
contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato,
ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla
persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di
valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art.
185 c.p. (Cass. sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124). In applicazione di questi principi la Corte
conferma la sentenza di merito, che aveva condannato il socio di una società cooperativa a risarcire
agli amministratori della società il danno non patrimoniale loro cagionato con esposti lesivi della
loro reputazione professionale, ritenendo irrilevante che la diffamazione non fosse stata accertata in
sede penale.
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