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Il danno esistenziale da perdita di congiunto può essere provato anche attraverso presunzioni. - Cass. sez. II, 12 giugno 2006, n. 13546

Lunedì, 12 Giugno 2006
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

- Danno non patrimoniale -
La prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto, che deve essere accertato e liquidato anche quando venga genericamente chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, è a carico del danneggiato e può essere data anche a mezzo di presunzioni.

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