Mentre il danno biologico della persona deceduta in conseguenza ed immediatamente dopo un sinistro non è risarcibile iure ereditatis, è trasmissibile invece agli eredi il danno morale. - Cass. sez. III, 19 febbraio 2007, n. 3760
- Danno non
patrimoniale -
In tema di risarcimento del danno, nel caso di lesioni mortali che abbiano
determinato in capo alla vittima breve spazio di sopravvivenza (non importa se in stato di lucidità o
di coma), ne è esclusa la risarcibilità iure hereditatis come danno reale non patrimoniale di natura
biologica. Il danno morale subito dalla persona deceduta in seguito alla lesione penalmente rilevante
è trasmissibile agli eredi come posta risarcitoria in virtù del principio informatore dell'integrale
risarcimento di tale tipo di danno. Infatti, l'integrità morale della persona possiede valenza
costituzionale di inviolabilità, da cui l'autonomia ontologica di tale danno, onde la doverosità di
una adeguata considerazione ai fini del riconoscimento della posta risarcitoria non patrimoniale e
della sua trasmissibilità iure hereditatis.
autore:
Giovedì, 18 Aprile 2024
È configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da identificare con qualsiasi ... |
Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Risarcimento del danno per violazione dell’art. 147 cod. civ. - Cass. Civ., ... |
Lunedì, 19 Febbraio 2024
La madre può testimoniare nel risarcimento del danno non patrimoniale promosso dal ... |
Martedì, 6 Febbraio 2024
Quale deve essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza ... |