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Mentre il danno biologico della persona deceduta in conseguenza ed immediatamente dopo un sinistro non è risarcibile iure ereditatis, è trasmissibile invece agli eredi il danno morale. - Cass. sez. III, 19 febbraio 2007, n. 3760

Lunedì, 19 Febbraio 2007
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità | CEDU

- Danno non patrimoniale -
In tema di risarcimento del danno, nel caso di lesioni mortali che abbiano determinato in capo alla vittima breve spazio di sopravvivenza (non importa se in stato di lucidità o di coma), ne è esclusa la risarcibilità iure hereditatis come danno reale non patrimoniale di natura biologica. Il danno morale subito dalla persona deceduta in seguito alla lesione penalmente rilevante è trasmissibile agli eredi come posta risarcitoria in virtù del principio informatore dell'integrale risarcimento di tale tipo di danno. Infatti, l'integrità morale della persona possiede valenza costituzionale di inviolabilità, da cui l'autonomia ontologica di tale danno, onde la doverosità di una adeguata considerazione ai fini del riconoscimento della posta risarcitoria non patrimoniale e della sua trasmissibilità iure hereditatis.

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