Il danno morale per morte del figlio va sempre integralmente risarcito. - Cass. sez. III, 27 giugno 2007, n. 14845
- Danno non patrimoniale -
Il
danno morale ai genitori va risarcito integralmente anche se il figlio, un giovane professionista
celibe morto in un incidente stradale, aveva compiuto una scelta di vita autonoma. E l'equità del
giudice deve essere adeguatamente espressa, valutando tutte le circostanza note e non contestate. Se
il fattore della convivenza familiare esalta maggiormente il vincolo comune, la comunione di affetti e
di solidarietà può ben sussistere anche nel caso di una scelta di vita autonoma da parte del figlio: i
legami spirituali sono altrettanto stretti e degni di essere tutelati.
autore:
Giovedì, 18 Aprile 2024
È configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da identificare con qualsiasi ... |
Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Risarcimento del danno per violazione dell’art. 147 cod. civ. - Cass. Civ., ... |
Lunedì, 19 Febbraio 2024
La madre può testimoniare nel risarcimento del danno non patrimoniale promosso dal ... |
Martedì, 6 Febbraio 2024
Quale deve essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza ... |