Il danno non patrimoniale va risarcito nei casi previsti dalla legge e in caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti e presuppone che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. - Cass. sez. unite, 19 agosto 2009, n. 18356
- Danno
non patrimoniale -
In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi
informatori della materia, ai quali è tenuto a uniformarsi il g.d.p. nel giudizio di equità, quello di
cui al disposto dell'art. 2059 c.c. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non
disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da
quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei
pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell
'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la
natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti
costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in
tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il
pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone,
altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile.
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