Il cambio di affidamento richiede sempre la dichiarazione di esecutività per essere eseguito. - Cassazione sezione unite, 20 dicembre 2006, n. 27188
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Dichiarazione di esecutività -
Nella disciplina del regolamento Ce 2201/2003 la decisione del
giudice italiano che modifichi una precedente scelta e sostituisca l'uno o l'altro genitore nella
qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il nuovo affidatario a prelevare e trasferire
il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal
fine necessaria la dichiarazione di esecutività di cui all'articolo 28.
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