Il contraddittorio può esplicarsi con pienezza anche con la forma scritta. - Cass. sez. I, 17 giugno 2004, n. 11351
- Rito camerale -
Nel
procedimento camerale concernente diritti o "status" (riguardante, nella fattispecie, la
dichiarazione giudiziale di paternità di minore) non è ravvisabile, nell'attività svolta dal giudice
delegato dal collegio, alcuna espropriazione dei poteri riservati a quest'ultimo, né alcuna
compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio allorché i difensori delle parti non siano
stati sentiti direttamente dal collegio, quando essi abbiano avuto la possibilità di depositare
memorie scritte, atteso che il principio del contraddittorio non implica necessariamente oralità, ma
può esplicarsi con pienezza anche attraverso la forma scritta.
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