Anche per i decreti camerali è applicabile in difetto di notificazione il termine di un anno per l'impugnazione. - Cass. sez. I, 26 agosto 2004, n. 17014
- Rito camerale -
Il comma 1 dell'art. 327 c.p.c. (che fissa il termine dell'anno dalla
pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indipendentemente
dalla notificazione), è analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia
e nei giudizi che iniziano con ricorso.
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