I provvedimenti della Corte d'appello sulla potestà o previsti nell'art. 317 bis c.c. non sono ricorribili per cassazione a norma dell'articolo 111 della Costituzione. - Cass. sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2753
- Ricorso per cassazione -
In
tema di tutela dei minori, i provvedimenti riguardanti la potestà dei genitori naturali o relativi
agli incontri del figlio con il genitore naturale non affidatario, ai sensi dell'art. 317–bis del
codice civile resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso
per cassazione a norma dell'articolo 111 della costituzione, perché sono privi dei requisiti della
decisorietà e della definitività, essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti
e avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo a uno di essi un bene della
vita, ma di controllare e governare gli interessi dei minori.
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