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I provvedimenti disposti dalla Corte d'appello ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c. non sono ricorribili per cassazione nemmeno per violazione di legge. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091

- Ricorso per cassazione -
Difettano dei requisiti di decisorietà e definitività e non sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 cost. i provvedimenti adottati in sede di reclamo nell'interesse del minore, persino ove si intenda far valere, con il ricorso, la lesione del diritto processuale di azione. È inammissibile, pertanto, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento (in sede di reclamo) emanato dal tribunale per i minorenni in tema di sospensione delle visite del minore ai nonni. Il procedimento, infatti, rientra nella giurisdizione volontaria, in quanto non volto a risolvere un conflitto tra diritti posti su un piano paritario, bensì preordinato all'esigenza prioritaria di tutela degli interessi del minore, come tale non suscettibile di tradursi in una decisione con attitudine al giudicato, neppure "rebus sic stantibus" perché modificabile e revocabile, non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze.

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