Il diritto alla pensione di reversibilità è subordinato alla titolarità attuale di un assegno di mantenimento. - Corte d'appello di Roma, 16 ottobre 2003, n. 4368
- Presupposti e decorrenza -
Il diritto del coniuge divorziato a una quota del
trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, costituisce non soltanto un diritto avente
natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma un autonomo diritto al
trattamento di reversibilità che l'ordinamento gli attribuisce, condizionandolo alla mancanza di
passaggio a nuove nozze da parte dello stesso e alla titolarità dell'assegno di cui all'articolo 5
della legge 898/1970, e cioè dell'assegno la cui somministrazione fosse stata disposta con la sentenza
di divorzio, sul presupposto della mancanza di mezzi di mantenimento adeguati. Pertanto in tale
ipotesi la pensione di reversibilità ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità
attuale dell'assegno di divorzio.
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