inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il diritto alla pensione di reversibilità è subordinato alla titolarità attuale di un assegno di mantenimento. - Corte d'appello di Roma, 16 ottobre 2003, n. 4368

Giovedì, 16 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Successioni | Merito

- Presupposti e decorrenza -
Il diritto del coniuge divorziato a una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, costituisce non soltanto un diritto avente natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma un autonomo diritto al trattamento di reversibilità che l'ordinamento gli attribuisce, condizionandolo alla mancanza di passaggio a nuove nozze da parte dello stesso e alla titolarità dell'assegno di cui all'articolo 5 della legge 898/1970, e cioè dell'assegno la cui somministrazione fosse stata disposta con la sentenza di divorzio, sul presupposto della mancanza di mezzi di mantenimento adeguati. Pertanto in tale ipotesi la pensione di reversibilità ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno di divorzio.

autore: