In mancanza di coniuge superstite la pensione di reversibilità spetta interamente al coniuge divorziato con assegno. - Cass. sez. I, 28 novembre 2003, n. 18220
- Presupposti e decorrenza -
In assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilità questa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970,
spetta interamente al coniuge divorziato, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, a
condizione che lo stesso non sia passato a nuove nozze, sia titolare di assegno di divorzio e che il
rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico sia sorto anteriormente al divorzio.
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