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Il coniuge superstite separato con addebito ha sempre diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un assegno alimentare. - Cass. sez. lavoro, 16 ottobre 2003, n. 15516

Giovedì, 16 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità

- Diritti del coniuge separato -
Con la sentenza n. 14 del 1980, la Corte costituzionale giudicò non fondata - in riferimento agli art. 3 e 38, comma primo e secondo, Cost.- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della l. 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone, con riguardo al trattamento di reversibilità, che non ha diritto alla pensione il coniuge quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione per sua colpa. La pensione di reversibilità ha, quindi, carattere e contenuto diverso dai mezzi assistenziali e previdenziali previsti nell'art. 38 della Costituzione. Caducata, quindi, l'esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a norma dell'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 22, l. 21 luglio 1965, n. 903.

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