Il coniuge superstite separato con addebito ha sempre diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un assegno alimentare. - Cass. sez. lavoro, 16 ottobre 2003, n. 15516
- Diritti del coniuge separato -
Con la sentenza n. 14 del 1980, la Corte costituzionale giudicò non fondata - in riferimento
agli art. 3 e 38, comma primo e secondo, Cost.- la questione di legittimità costituzionale dell'art.
24 della l. 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone, con riguardo al trattamento di reversibilità,
che non ha diritto alla pensione il coniuge quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione
per sua colpa. La pensione di reversibilità ha, quindi, carattere e contenuto diverso dai mezzi
assistenziali e previdenziali previsti nell'art. 38 della Costituzione. Caducata, quindi, l'esclusione
disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa, o al quale la
separazione sia stata addebitata, è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o
non) ai fini della pensione di reversibilità, che gli spetta a norma dell'art. 13 del R.d.l. 14 aprile
1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 22, l. 21 luglio 1965, n. 903.
autore:
Martedì, 9 Aprile 2024
Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria - Cass. Civ., Sez. II, Ord., ... |
Mercoledì, 3 Aprile 2024
Successione. La transazione divisoria non è suscettibile di rescissione - Tribunale di ... |
Venerdì, 29 Marzo 2024
Autorizzazione del Notaio alla vendita di immobile di provenienza ereditaria senza parere ... |
Giovedì, 28 Marzo 2024
Se manca la traduzione in lingua italiana la procura alle liti rilasciata ... |